Tribunale di Torino, Sez. Lavoro, sentenza 14 ottobre 2026, R.G.L. 1280/2026
Con la sentenza contestuale pronunciata il 14 ottobre 2026 ai sensi dell’art. 429 c.p.c., il Tribunale di Torino in funzione di giudice del lavoro ha accolto in larga parte il ricorso di un docente supplente inserito nella seconda fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze di Torino, rimasto escluso dall’assegnazione di uno spezzone orario nell’anno scolastico 2025/2026 a vantaggio di un aspirante con punteggio sensibilmente inferiore. La pronuncia è tra le prime, nel distretto torinese, a fare applicazione del principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione nel giugno scorso sul funzionamento della procedura informatizzata di conferimento delle supplenze, e offre indicazioni di rilievo anche sul piano della quantificazione del danno. Lo Studio ha assistito il docente unitamente ai colleghi dello Studio Legale Gallenca.
La vicenda
Il ricorrente, collocato in graduatoria con 109 punti per le discipline letterarie negli istituti di secondo grado, aveva indicato tra le proprie preferenze uno spezzone di undici ore settimanali presso un istituto di istruzione superiore torinese. Non destinatario di proposte nel primo turno di nomine, si era visto preferire nel secondo turno, per quel medesimo spezzone, un aspirante collocato in graduatoria con 59 punti. All’origine della pretermissione vi era il meccanismo applicato dall’algoritmo ministeriale, che al termine del primo turno aveva ripreso le assegnazioni dall’ultima posizione «processata», trattando come rinunciatari gli aspiranti con punteggio più alto non soddisfatti in precedenza per aver espresso preferenze solo su alcune sedi.
Il Ministero si era difeso sostenendo che tale esito discendesse direttamente dall’art. 12 dell’O.M. n. 88/2024: chi non esprime preferenze per tutte le sedi della provincia deve considerarsi rinunciatario per le altre e, non potendo essere soddisfatto al proprio turno, resta escluso dalle fasi successive, che costituirebbero procedimenti amministrativi distinti.
Il principio di diritto della Cassazione e la sua applicazione
Il Tribunale ha disatteso questa lettura richiamando la sentenza della Corte di Cassazione n. 18156 del 5 giugno 2026, resa su rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. disposto dalla Corte d’Appello de L’Aquila con riferimento all’O.M. n. 112/2022, le cui disposizioni sul punto sono del tutto sovrapponibili a quelle dell’O.M. n. 88/2024. Secondo la Suprema Corte, la mancata indicazione di talune sedi comporta la rinuncia esclusivamente alle preferenze non espresse: l’aspirante non otterrà l’incarico se al suo turno siano disponibili soltanto sedi da lui non indicate, ma ciò non gli preclude il conferimento di supplenze sulle sedi prescelte che si rendano disponibili, anche per effetto di rinunce, nelle fasi ulteriori, nel rispetto della posizione occupata in graduatoria. La Corte ha inoltre escluso che i diversi turni di convocazione integrino procedimenti amministrativi autonomi, qualificandoli come fasi di un unico procedimento.
Sulla base di tali coordinate, il giudice torinese ha accertato che il ricorrente, avendo posizione poziore anche nel secondo turno rispetto all’aspirante effettivamente nominato, avrebbe dovuto ricevere l’incarico, e ne ha dichiarato illegittima la pretermissione.
La quantificazione del danno: nessun abbattimento forfettario e nessun aliunde perceptum
Particolarmente significativa è la parte della motivazione dedicata al risarcimento. Il Tribunale ha espressamente rifiutato di seguire l’indirizzo, invocato dall’Amministrazione e risalente a Cons. Stato n. 5413/2008, secondo cui il lucro cessante del docente pretermesso andrebbe ridotto in via lineare, di norma alla metà, perché questi avrebbe potuto dedicare il tempo non lavorato ad altri interessi o alla propria formazione. Il giudice ha osservato che tale ragionamento non incide sull’effettivo mancato guadagno e che l’eventuale impiego delle energie lavorative altrove può, al più, rilevare come aliunde perceptum.
Neppure quest’ultimo è stato però detratto nel caso concreto. Il docente aveva insegnato nello stesso anno presso una scuola paritaria per tredici ore settimanali, ma il Tribunale ha ritenuto che tale attività non fosse sostitutiva della supplenza negata bensì destinata a svolgersi parallelamente a essa, considerato l’orario di undici ore dello spezzone. Il risarcimento è stato quindi liquidato nelle retribuzioni non percepite dal 9 settembre 2025 al 30 giugno 2026, riproporzionate all’orario parziale, per complessivi euro 15.933,07 lordi oltre interessi, importo corrispondente ai conteggi depositati dallo stesso Ministero su ordine del giudice ai sensi dell’art. 421 c.p.c.
Il Tribunale ha inoltre condannato il Ministero ad attribuire al ricorrente i dodici punti che avrebbe maturato con il servizio, da far valere nelle prossime GPS, qualificando tale statuizione come risarcimento in forma specifica di una lesione attuale e non meramente eventuale, essendo presumibile la presentazione della domanda di inserimento per il biennio successivo.
La Carta del docente
Quanto alla Carta elettronica del docente, la domanda è stata accolta per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025, nei quali il ricorrente aveva prestato servizio con contratti fino al 30 giugno, in applicazione dei principi affermati da Cass. n. 29961/2023, con condanna del Ministero ad accreditare complessivi euro 1.000 oltre interessi legali. È stata invece respinta la pretesa relativa all’anno 2025/2026, avanzata come voce del lucro cessante: secondo il giudice il beneficio presuppone il servizio effettivamente prestato e, essendo strettamente vincolato all’acquisto di beni e servizi formativi, non costituisce una voce retributiva né un guadagno in senso proprio. La motivazione lascia peraltro intravedere margini per una domanda diversamente impostata, fondata sugli esborsi formativi effettivamente sostenuti con risorse proprie.
Le spese di lite, liquidate in euro 4.216 oltre accessori, sono state poste a carico del Ministero in favore dei difensori antistatari.
Qualche considerazione conclusiva
La pronuncia conferma come il principio enunciato dalla Cassazione nel giugno 2026 sia destinato a orientare il contenzioso sulle mancate nomine da GPS, sottraendo fondamento alla tesi ministeriale della rinuncia «estesa» a tutte le fasi successive per chi non abbia indicato l’intera provincia. Non meno rilevante è il profilo risarcitorio: il rifiuto dell’abbattimento forfettario e la lettura rigorosa dell’aliunde perceptum, limitato alle sole attività realmente sostitutive dell’incarico negato, possono incidere in misura considerevole sull’entità del ristoro. Resta da verificare, caso per caso, in quale misura tali conclusioni possano estendersi alle procedure di conferimento successive, alla luce della disciplina di volta in volta applicabile.