La vicenda
Uno studente di terza liceo scientifico, iscritto a un istituto torinese nel percorso internazionale Cambridge, nel quale la Fisica è insegnata in lingua inglese, chiude l’anno scolastico 2025/2026 con una media generale di 6,58 e una sola insufficienza, proprio in Fisica. Allo scrutinio finale dell’11 giugno il consiglio di classe sospende il giudizio, attribuendo il voto di cinque e motivandolo con tre sigle tratte da una legenda prestampata: scarso impegno e motivazione, carenze di base, scarsa partecipazione al dialogo educativo. Nello scrutinio intermedio, tuttavia, la Fisica risultava sufficiente, e la griglia di attribuzione del voto di condotta, allegata al medesimo verbale di giugno, assegnava allo studente otto punti proprio nel descrittore «partecipazione e collaborazione».
La comunicazione del debito formativo inviata alla famiglia indicava quale unica modalità di recupero lo «studio individuale», senza specificare le carenze da colmare e senza prevedere alcun intervento organizzato dall’istituto. Le indicazioni diffuse in vista delle prove di agosto chiarivano poi che la verifica avrebbe riguardato «tutto il syllabus, teoria ed esercizi».
La prova scritta, sostenuta il 26 agosto in lingua inglese, era strutturata su quaranta quesiti in parte a risposta chiusa e in parte a risposta aperta, e veniva valutata con il voto di quattro; il successivo colloquio integrativo, valutato cinque, si svolgeva invece in lingua italiana. Il 27 agosto il consiglio di classe deliberava a maggioranza, con sette voti favorevoli e due contrari, la non ammissione alla classe quarta.
Il ricorso
I genitori, assistiti dallo scrivente unitamente agli Avv.ti Giuseppe Gallenca e Davide Gallenca del Foro di Torino, hanno proposto ricorso al T.A.R. Piemonte con istanza cautelare monocratica ai sensi dell’art. 56 c.p.a., impugnando lo scrutinio di giugno, quello di agosto e le prove di recupero.
Il primo nucleo di censure investiva la motivazione della sospensione del giudizio. L’art. 1 del d.P.R. 22 giugno 2009, n. 122 configura la valutazione come processo trasparente, tempestivo e riferito al percorso del singolo alunno; una motivazione affidata a sigle alfabetiche, per di più smentita dagli indicatori positivi risultanti dagli atti dello stesso consiglio, non consente di ricostruire l’iter logico seguito e si pone in tensione con l’obbligo di motivazione sancito dall’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Il secondo nucleo riguardava la fase del recupero. L’art. 6, comma 3, dell’O.M. n. 92 del 2007 impone di comunicare per iscritto alle famiglie le specifiche carenze rilevate dai docenti, unitamente agli interventi didattici programmati e alle modalità e ai tempi delle verifiche. Una verifica che, in assenza di carenze individuate, abbracci l’intero programma della disciplina rischia di trasformarsi da accertamento del recupero, quale la disegna l’art. 4, comma 6, del d.P.R. n. 122 del 2009, in un esame generale sulla materia.
Il terzo nucleo, infine, concerneva le modalità della prova: la mancata esplicitazione dei criteri di attribuzione del punteggio e della soglia di sufficienza, in contrasto con quanto lo stesso piano triennale dell’offerta formativa prevede in punto di trasparenza dei descrittori, e soprattutto lo svolgimento del colloquio in lingua italiana, a fronte di una disciplina insegnata per l’intero triennio in lingua inglese.
Il decreto presidenziale del 10 settembre 2026
Con decreto del 10 settembre 2026 il Presidente del T.A.R. Piemonte ha accolto l’istanza cautelare ai fini del sollecito riesame della posizione dello studente. Nella sommaria delibazione propria della fase monocratica, il decreto rileva che la motivazione degli atti impugnati, «oltre che lacunosa, non pare in linea con i voti riportati dall’alunno nel corso dell’anno scolastico», e che «la somministrazione della prova orale in lingua italiana non sembra giustificata».
Il provvedimento, per converso, ha ritenuto non ancora dimostrato, allo stato degli atti, che la prova scritta vertesse sul programma dell’intero triennio, e ha escluso la sussistenza dei presupposti per l’ammissione con riserva alla classe successiva. Si tratta di una misura di carattere propulsivo e non sostitutivo: il giudice non anticipa l’esito auspicato dai ricorrenti, ma restituisce la decisione all’amministrazione, chiedendole di riesaminare il caso alla luce dei vizi rilevati.
È una scelta coerente con l’orientamento prudente che il giudice amministrativo tende a seguire in materia di valutazione scolastica. La discrezionalità tecnica del consiglio di classe non viene sostituita, ma è ricondotta ai propri limiti esterni: la coerenza della motivazione con le risultanze documentali del percorso scolastico e la congruenza della prova con l’insegnamento effettivamente impartito.
Il riesame del 22 settembre 2026 e l’ammissione alla classe quarta
In esecuzione del decreto, il consiglio di classe si è riunito il 22 settembre 2026. Dopo aver riesaminato gli elementi valutativi dell’anno e delle prove di agosto, e dopo aver dato atto di recepire i rilievi formulati dal giudice, ha deliberato, ancora una volta a maggioranza di sette voti contro due, l’annullamento d’ufficio dell’esito dello scrutinio di agosto e l’ammissione dello studente alla classe quarta, con l’attribuzione del credito scolastico e la ripubblicazione del quadro dei voti.
La motivazione del nuovo esito fa leva su tre elementi: il percorso complessivamente positivo nelle restanti discipline, la conclusione del percorso di Fisica secondo il doppio programma, nazionale e Cambridge, e il prevalente interesse dello studente a non interrompere la propria carriera scolastica. Sono, in sostanza, gli stessi elementi che il ricorso aveva posto a fondamento della censura di difetto di motivazione e che gli atti di giugno e di agosto non avevano preso in considerazione.
Il voto «d’ufficio»: un profilo che merita attenzione
Il verbale di riesame presenta un passaggio di particolare interesse. Il voto di sei in Fisica viene attribuito «ai soli fini del completamento tecnico del tabellone di scrutinio», precisando che esso costituisce «mero adempimento procedurale conseguente alla valutazione globale e non un giudizio di merito sul reale conseguimento delle competenze nella materia, per la quale si riconfermano le carenze riscontrate».
La formula suscita qualche perplessità sul piano sistematico. Nel sistema delineato dal d.P.R. n. 122 del 2009 il voto espresso in sede di scrutinio non è un dato tecnico, ma la forma stessa in cui si esprime la valutazione collegiale del profitto; e l’art. 4, comma 6, affida al consiglio di classe, in sede di integrazione dello scrutinio, proprio la «formulazione del giudizio finale». Un voto dichiaratamente privo di contenuto valutativo appare difficilmente conciliabile con questo schema. Né la deliberazione di ammissione sembra aver bisogno di una simile riserva: il consiglio di classe ben può ritenere, nell’esercizio della propria discrezionalità, che una residua fragilità in una singola disciplina non precluda la prosecuzione degli studi, alla luce del rendimento complessivo e dell’interesse dello studente. È ciò che, nella sostanza, il consiglio ha fatto, e sarebbe stato sufficiente dirlo.
Resta il dato che rileva per la famiglia: l’ammissione è stata deliberata, e con essa l’annullamento in autotutela dell’esito impugnato, il che dovrebbe condurre il giudizio verso una definizione per cessazione della materia del contendere.
Qualche indicazione per famiglie e scuole
La vicenda conferma anzitutto che la sospensione del giudizio non è un atto neutro, destinato a trovare verifica soltanto nella prova di settembre. Le sue motivazioni e la comunicazione che la accompagna condizionano l’intero procedimento di recupero: se le carenze non vengono individuate, la prova perde il proprio oggetto, e se la scuola non attiva interventi di sostegno, il principio sancito dall’art. 4 del d.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 resta sulla carta.
In secondo luogo, i percorsi con una specifica identità linguistica o metodologica, come i programmi internazionali o le discipline insegnate con metodologia CLIL, impongono che la verifica sia coerente con il modo in cui la materia è stata effettivamente insegnata. Mutare la lingua della prova in corso di accertamento, senza preavviso e senza una ragione esplicitata, introduce una variabile estranea alla misurazione delle competenze disciplinari, ed è questo il profilo che il decreto ha colto con maggiore nettezza.
Infine, per le famiglie che ricevono un esito di non ammissione dopo le prove di recupero, i tempi sono decisivi: tra la pubblicazione degli esiti e l’inizio delle lezioni corrono spesso pochi giorni, e la tutela cautelare monocratica è lo strumento che consente di ottenere una pronuncia utile prima che l’anno scolastico prenda avvio. Una tempestiva richiesta di accesso agli atti, comprensiva dei verbali, delle prove svolte e delle griglie di correzione, è di regola il primo passo per valutare con fondamento la tenuta di un ricorso.