• Non ammissioni 2025/2026: gli ultimi decreti cautelari
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Corsi di recupero di otto ore invece di quindici: il TAR di Parma ammette con riserva alla classe quarta uno studente non ammesso dopo la verifica del debito

Con decreto cautelare n. 252/2026, pronunciato il 25 settembre e pubblicato il 26 settembre 2026 (R.G. 475/2026), il Presidente della Sezione staccata di Parma del Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna ha accolto l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta da uno studente di un istituto tecnico di Reggio Emilia, non ammesso alla classe quarta all’esito della verifica di fine agosto sul debito formativo, e ne ha disposto l’ammissione con riserva alla classe successiva in attesa della trattazione collegiale, fissata per il 7 ottobre 2026. Lo studente è assistito dagli avvocati Giuseppe Gallenca, Davide Gallenca e Stefano Callà.

La vicenda offre un esempio significativo di come la decisione di non ammettere uno studente alla classe successiva possa essere portata davanti al giudice amministrativo non tanto contestando il voto in sé, quanto ricostruendo l’intero procedimento che conduce a quel voto: dall’individuazione delle carenze all’organizzazione del recupero estivo, dallo svolgimento della prova fino alla deliberazione del consiglio di classe.

I fatti all’origine del ricorso

Allo scrutinio finale del 9 giugno 2026 il consiglio di classe sospendeva il giudizio dello studente in una sola disciplina, Economia aziendale e geo-politica. Secondo i criteri deliberati dal collegio dei docenti e recepiti nel Piano triennale dell’offerta formativa, la sospensione presuppone che lo studente sia ritenuto in grado di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto della materia entro l’inizio dell’anno scolastico successivo: si tratta, dunque, di una prognosi favorevole formulata dallo stesso organo che avrebbe poi deliberato in agosto.

Il quadro complessivo dello studente, come ricostruito anche nel decreto, era sostanzialmente positivo. Tutte le altre discipline risultavano sufficienti, con diversi voti pari a sette e un otto, la media dello scrutinio finale era di 6,38 e il voto di comportamento di sette decimi, in assenza di rilievi disciplinari. Nel corso dell’anno lo studente aveva inoltre recuperato due delle tre insufficienze riportate nel trimestre, in Inglese e in Spagnolo, e anche nella disciplina in sofferenza il suo rendimento mostrava una progressione, passando dal 34,6 per cento del punteggio disponibile nella verifica di novembre al 46,7 per cento in quella di marzo.

L’istituto attivava quindi un corso di recupero estivo di otto ore complessive, articolato in quattro incontri tra il 22 e il 26 giugno, al quale venivano accorpati studenti di quattro diverse classi terze. La verifica si svolgeva il 24 agosto 2026 e si concludeva con 44 punti su 120, a fronte di una soglia di sufficienza fissata al 60 per cento del punteggio, pari a 72 punti, e con l’attribuzione del voto di quattro decimi. Il 28 agosto 2026 il consiglio di classe, in sede di integrazione dello scrutinio finale, deliberava la non ammissione alla classe quarta.

Il nodo dell’ordinanza ministeriale n. 92 del 2007

Il ricorso è stato costruito in larga parte sull’ordinanza ministeriale 5 novembre 2007, n. 92, che, in attuazione del d.m. 3 ottobre 2007, n. 80, disciplina gli interventi di recupero e le relative verifiche. È una fonte spesso trascurata nel contenzioso sulle non ammissioni, che tende a concentrarsi sulla sola prova finale, ma che pone a carico dell’istituzione scolastica obblighi precisi quanto all’organizzazione del sostegno che deve precedere la verifica.

Il primo profilo riguarda la durata del corso. L’art. 2, comma 9, dell’ordinanza stabilisce che gli interventi di recupero hanno «una durata di norma non inferiore a quindici ore». Nel caso esaminato il corso si era esaurito in otto ore, e dagli atti acquisiti in sede di accesso non emergeva alcuna deliberazione degli organi collegiali volta a giustificare la riduzione. Nella prospettazione difensiva, la locuzione «di norma» consente certamente di discostarsi dal parametro, ma soltanto sulla base di una scelta deliberata e motivata, e non attraverso una riduzione generalizzata che finisce per svuotare di contenuto la funzione stessa del recupero. Il decreto richiama espressamente questo profilo, qualificando il parametro delle quindici ore come indicativo e dando atto che esso costituisce oggetto di una specifica censura.

Il secondo profilo attiene alla comunicazione delle carenze. Le disposizioni dell’ordinanza impongono alla scuola di comunicare alla famiglia le specifiche carenze rilevate, gli interventi didattici programmati e le modalità della verifica, anche per consentire di organizzare, se lo si ritiene, un recupero autonomo. Secondo il ricorso, la comunicazione ricevuta si era invece limitata all’indicazione della disciplina e al rinvio allo «studio individuale», senza argomenti, obiettivi o compiti, e nessun materiale sarebbe stato consegnato durante il corso: lo studente si sarebbe così presentato alla prova senza conoscere con precisione su che cosa sarebbe stato valutato.

Un ulteriore motivo riguarda l’accorpamento. L’art. 2, comma 6, dell’ordinanza consente di costituire gruppi di recupero composti da studenti di classi diverse, a condizione che presentino carenze omogenee. Nel caso di specie, però, alle quattro classi accorpate nel medesimo corso sarebbero state somministrate quattro prove differenti per struttura, ampiezza e punteggio, in un caso addirittura sotto forma di quesiti a risposta chiusa. Il ricorso pone al riguardo un’alternativa che, nella prospettazione difensiva, conduce in entrambe le direzioni all’illegittimità: se le carenze erano davvero omogenee, la verifica avrebbe dovuto essere comune; se invece erano tanto diverse da richiedere prove distinte, era l’accorpamento stesso a non essere consentito. In assenza di qualsiasi valutazione di equivalenza fra le prove, l’esito rischia di dipendere dalla classe di appartenenza più che dalla preparazione del singolo, con possibile lesione dei principi di omogeneità, equità e trasparenza della valutazione sanciti dall’art. 1, comma 5, del d.P.R. 22 giugno 2009, n. 122.

Lo svolgimento della prova e il suo contenuto

Il ricorso contesta anche le modalità con cui si è svolta la verifica del 24 agosto. L’art. 8, comma 2, dell’ordinanza prevede che le operazioni di verifica siano condotte dai docenti delle discipline interessate, con l’assistenza di altri docenti del consiglio di classe. Dal verbale della prova risulterebbe invece che la sorveglianza, l’appello, la raccolta e la sigillatura degli elaborati siano state affidate a docenti estranei al consiglio della classe, mentre la docente titolare della disciplina compariva unicamente come disponibile a fornire chiarimenti su richiesta. Secondo la difesa, la regola non ha portata meramente organizzativa, perché garantisce che la verifica si svolga davanti a chi conosce il percorso dello studente e i contenuti effettivamente trattati; da qui la deduzione di un vizio di incompetenza destinato a riflettersi sulla deliberazione finale.

Quanto al contenuto, la prova richiedeva, in un’unica consegna e in due ore, la rilevazione in partita doppia di ventisei operazioni riferite all’intero programma annuale. Secondo il ricorso, vi erano compresi argomenti trattati soltanto nelle ultime settimane di lezione e mai verificati nel corso dell’anno, come i finanziamenti bancari, mentre alcuni nuclei fondanti individuati dallo stesso dipartimento di materia non risultavano svolti. Il dato che la difesa ha ritenuto di valorizzare è che lo studente ha compilato il libro giornale per ventiquattro delle ventisei operazioni, e le sole due non affrontate erano proprio quelle relative al mutuo bancario. Il ricorso non sostiene che quelle due registrazioni avrebbero di per sé condotto alla sufficienza, ma osserva che il punto in cui l’elaborato si arresta coincide con il punto in cui l’insegnamento risultava carente, anche in ragione di una documentata discontinuità didattica nel corso dell’anno.

Il tema della coerenza valutativa

Particolarmente interessante è il motivo con cui si denuncia una disomogeneità nella traduzione dei punteggi in voti. I criteri comuni di valutazione fissano la soglia della sufficienza al 60 per cento del punteggio complessivo, ma nel corso del medesimo anno, nella stessa disciplina e con la stessa docente, la verifica di novembre valutata 41,5 punti su 120 avrebbe ricevuto quattro e mezzo, quella di marzo valutata 57,5 su 123 avrebbe ricevuto quattro, e la prova di agosto valutata 44 su 120 ancora quattro. Al risultato più basso sarebbe quindi corrisposto il voto più alto, e a un risultato superiore di quasi dodici punti percentuali lo stesso voto attribuito al risultato peggiore. L’argomento non investe il merito della valutazione scolastica, di regola riservato alla discrezionalità tecnica dei docenti, ma la coerenza interna dell’operazione valutativa e il rispetto dei parametri che la scuola stessa si è data, profili sui quali il sindacato del giudice amministrativo è pienamente ammesso.

A ciò si aggiunge la contestazione della motivazione della delibera di non ammissione. L’art. 8, commi 3 e 4, dell’ordinanza richiede che il consiglio di classe deliberi tenendo conto non solo dell’esito della verifica, ma del complessivo processo formativo dello studente, e i criteri d’istituto esigono, per la non ammissione, un giudizio sulla gravità delle lacune e sulla possibilità di frequentare con profitto l’anno successivo. Secondo il ricorso, il verbale si limiterebbe invece a registrare il punteggio e a farne discendere la non ammissione, senza spiegare perché la prognosi favorevole formulata a giugno dovesse ritenersi smentita due mesi dopo, all’esito di un recupero di otto ore e privo di indicazioni di lavoro. Il ricorso lamenta infine l’assenza, nel verbale, di qualsiasi indicazione sulla votazione, sul numero dei votanti e sulle eventuali sostituzioni dei componenti assenti, in rapporto all’art. 8, comma 6, dell’ordinanza e all’art. 37 del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297.

Le ragioni della misura monocratica

Il decreto non anticipa il giudizio sulla fondatezza dei motivi, che sarà oggetto della trattazione collegiale. Il Presidente dà atto di alcuni elementi del quadro: la non ammissione dipendeva da una sola materia, tutte le altre risultavano sufficienti, lo studente aveva recuperato nel corso dell’anno due insufficienze, il corso di recupero era durato otto ore complessive e, nella copia del verbale del 28 agosto rilasciata in sede di accesso, le sottoscrizioni risultavano omissate, con la conseguente impossibilità di verificare quali docenti fossero presenti alla seduta e se si trattasse effettivamente dei componenti titolati a partecipare e a votare.

La misura poggia però soprattutto sulla valutazione del pregiudizio e sulla comparazione degli interessi in gioco. Il Presidente ha ravvisato un’urgenza rafforzata, tale da non consentire di attendere la camera di consiglio, individuando in capo allo studente, che nel frattempo aveva ripreso a frequentare la classe terza, un danno attuale e non recuperabile legato alla perdita della possibilità di acquisire le nuove conoscenze attraverso la frequenza della classe quarta. Di particolare interesse è il bilanciamento operato nella parte finale della motivazione: se l’istanza cautelare non dovesse essere accolta in sede collegiale, il reinserimento dello studente nella classe terza non determinerebbe un danno grave né per l’alunno né per la scuola. È un ragionamento che valorizza l’asimmetria tra i due scenari e che, in materia di ammissione alla classe successiva, spiega perché la tutela interinale tenda a orientarsi verso la prosecuzione provvisoria del percorso formativo, soprattutto nelle settimane iniziali dell’anno scolastico.

Il rilievo del caso

La vicenda consente di mettere a fuoco alcuni principi di fondo. Il primo è che il recupero del debito formativo non può ridursi a un passaggio formale: l’ordinamento disegna una sequenza composta dall’individuazione e dalla comunicazione delle carenze, dall’organizzazione degli interventi, dalla verifica e dall’integrazione dello scrutinio, e ciascuno di questi segmenti deve essere svolto in modo effettivo e documentabile, perché la verifica finale ha senso soltanto se è stata preceduta da un sostegno reale.

Il secondo riguarda la trasparenza della valutazione. Anche quando il giudizio tecnico-didattico resta rimesso all’autonomia professionale dei docenti, il giudice amministrativo può verificarne la logicità, la coerenza, la non contraddittorietà e il rispetto dei criteri previamente stabiliti dalla scuola, che valgono come autovincolo nei confronti di tutti gli studenti.

Il terzo attiene al fattore tempo. In questa materia l’avvio dell’anno scolastico rende il pregiudizio particolarmente rapido nel consolidarsi, e la tutela cautelare, anche monocratica, diventa lo strumento per evitare che la decisione arrivi quando lo studente ha ormai perso settimane decisive della nuova classe.

Che cosa insegna questa vicenda alle famiglie

Al di là dell’esito, che resta affidato alla decisione collegiale, il caso suggerisce alcune riflessioni utili a chi si trova ad affrontare una non ammissione dopo la sospensione del giudizio. La verifica di fine agosto non è un momento isolato, ma l’ultimo passaggio di un procedimento che la normativa disciplina in modo articolato, e la legittimità dell’esito finale può dipendere anche dal modo in cui la scuola ha organizzato le attività di recupero, comunicato le carenze e condotto le operazioni di verifica e di scrutinio.

Per questa ragione l’accesso agli atti riveste un’importanza spesso determinante ai fini della valutazione dell’opportunità di un ricorso. Nel caso in esame, gli elementi valorizzati nel ricorso e nel decreto sono emersi soltanto dalla documentazione acquisita presso l’istituto: il registro e il calendario del corso, la comunicazione di sospensione del giudizio, il verbale della prova, l’elaborato con la griglia di correzione, le prove somministrate alle classi parallele, le verifiche dell’anno e il verbale dello scrutinio integrativo. Solo l’esame complessivo di questi atti consente di comprendere se la non ammissione sia il risultato di un procedimento correttamente svolto o se presenti profili suscettibili di contestazione, e con quale prevedibile tenuta