Una recente ordinanza del Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, Sezione Autonoma di Bolzano (ord. n. 89/2026, pubblicata il 16 settembre 2026), offre lo spunto per tornare su un tema che negli ultimi anni ricorre sempre più spesso nel contenzioso scolastico: la differenza, spesso trascurata dalle istituzioni scolastiche, fra l’avere un Piano Didattico Personalizzato sulla carta e l’applicarlo davvero in modo individualizzato.
Il caso
Uno studente con disturbo specifico dell’apprendimento (DSA), certificato ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, non veniva ammesso all’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo per due insufficienze, tra cui quella nella seconda lingua straniera. La famiglia proponeva ricorso al TRGA di Bolzano, contestando fra l’altro che le misure compensative e dispensative previste dal PDP non fossero state applicate in modo effettivamente riservato allo studente, ma estese indistintamente all’intera classe, e che non fosse mai stato attivato alcun corso di recupero nella materia in cui lo studente presentava le maggiori difficoltà.
Cosa ha ritenuto il Tribunale
In sede cautelare il Collegio ha accolto il ricorso, ravvisando la sussistenza di apprezzabili elementi di fumus boni iuris proprio con riguardo a questi due profili: da un lato, l’assenza di carattere individualizzante delle misure previste dal PDP; dall’altro, la mancata attivazione di un percorso di recupero specificamente riferito allo studente. Il Tribunale ha inoltre ritenuto non adeguatamente riscontrate, allo stato degli atti, le difese della scuola su uno dei motivi più delicati del ricorso, rilevando che si fondavano essenzialmente su una dichiarazione resa da persona informata sui fatti in sede stragiudiziale — per sua natura non utilizzabile come prova in giudizio, richiamando sul punto un consolidato orientamento del Consiglio di Stato (sez. VI, 7 dicembre 2022, n. 10719).
Quanto al periculum in mora, il Tribunale ha osservato che il mancato accoglimento dell’istanza cautelare, considerati i tempi tecnici di definizione del giudizio, avrebbe comportato per lo studente la perdita dell’intero anno scolastico, non potendo più accedere alla sessione straordinaria dell’esame di maturità. Per questo ha disposto la sospensione del giudizio di non ammissione e l’ammissione con riserva alla sessione straordinaria, con contestuale attribuzione del credito scolastico maturato nell’ultimo anno. Il merito del ricorso sarà trattato con udienza pubblica fissata nei mesi successivi.
Perché questa pronuncia conta
Il punto centrale, che ricorre in numerosi contenziosi analoghi, è che la normativa sui DSA (L. 170/2010, D.M. 12 luglio 2011, n. 5669, e le relative Linee guida) non si accontenta della mera esistenza di un documento chiamato “PDP”: richiede che le misure compensative e dispensative in esso previste siano davvero calibrate sulle esigenze specifiche dello studente e concretamente applicate nel corso dell’anno scolastico. Quando una misura pensata per un singolo alunno viene di fatto estesa all’intera classe — per quanto la scelta possa essere presentata come pedagogicamente valida — il rischio è che perda proprio quel carattere di personalizzazione che la legge richiede, con conseguenze dirette sulla legittimità delle valutazioni successive.
Allo stesso modo, la mancata attivazione di un supporto didattico strutturato per una materia in cui le difficoltà dello studente erano note e documentate può integrare un difetto di istruttoria rilevante ai fini della legittimità del provvedimento di non ammissione, specie quando le uniche giustificazioni fornite ex post dalla scuola non trovano adeguato riscontro documentale.
Un’ultima notazione, di carattere più generale ma di frequente applicazione pratica: le dichiarazioni rese da un docente al di fuori del procedimento giudiziario, per quanto genuine, non hanno lo stesso valore probatorio di una prova raccolta nelle forme previste dal codice del processo amministrativo. Le istituzioni scolastiche che si trovano a difendere le proprie decisioni in giudizio dovrebbero tenerne conto fin dalla fase di costituzione.