Illegittimità algoritmo per incarichi GPS
Il Tribunale di Marsala con Ordinanza del 22 ottobre 2024, dichiara illegittima l'esclusione dalla graduatoria di una docente che per la fallacia dell'algoritmo è stata scavalcata da soggetti con punteggio inferiore e privi di specializzazione su sostegno. L'assegnazione degli incarichi da gps è affidata all'algoritmo che attribuisce le sedi sulla base di un complesso incrocio tra la posizione in graduatoria degli aspiranti docenti e le indicazioni preferenziali di questi. Se il soggetto è rinunciatario del primo turno, ovvero se anche solo la preferenza di sede espressa dal primo aspirante in graduatoria non corrisponde alle sedi disponibili, l'aspirante non è destinatario di alcuna assegnazione venendo ritenuto rinunciatario ed è escluso dalle tornate di nomina successive in forza dell'art. 12 comma 10 dell'OM 12/2022. L'esito negativo del primo turno di conferimento delle supplenze viene considerato quindi come una rinuncia, dunque l'aspirante viene escluso dalle successive convocazioni anche dove, come nel caso di specie, dovessero successivamente rendersi disponibili cattedre per le quali il docente aveva espresso la propria preferenza. Questo è solo uno dei numerosissimi casi di pronunce di irregolarità che hanno sancito l'illegittimità del sistema informatizzato GAE e GPS. Altri tribunali hanno posto l'attenzione sulla questione, come il Tribunale di Cosenza con sentenza 2 novembre 2022, il Tribunale di Roma con sentenza 628/203, il Tribunale di Cassino con ordinanza del 14 marzo 2023, ciononostante le irregolarità si ripetono anche quest'anno. Le azioni esperibili sono: Istanza di accesso agli atti amministrativi, ricorso avverso l'algoritmo dinnanzi al giudice del lavoro, con lo scopo di, come abbiamo visto, intimare l'amministrazione di procedere al contratto di lavoro a tempo determinato per il docente escluso e richiedere il risarcimento del danno.
Il fatto
Nel caso in specie una docente precaria di scuola primaria su posto di sostegno con titolo TFA italiano rientrava nelle GPS della provincia di Trapani nella fase 1/A (classe di concorso ADEE) con posizione 116 e punteggio 163.50. Inoltre, aveva presentato la domanda per le supplenze GPS 2024/2026 inserendo riserva di legge come invalido civile ex art. 68 e la presenza di un figlio di anni 3. Nonostante ciò, non riceveva l'incarico all'esito dei tre bollettini (quattro alla produzione di udienza) e veniva superata dai colleghi con punteggio inferiore o addirittura privi di titolo di sostegno. Lamentava quindi l'illegittimità del sistema informatizzato.
Il commento
Il ricorso è considerato fondato. Il periculum in mora non risiede nella perdita della retribuzione derivante dal mancato svolgimento dell'incarco di supplenza, ma dall'impossibilità di ricoprire ulteriori incarichi di supplenza in futuro. Quanto al fumus boni iuris, che gli assegnatari dei posti all'esito del primo bollettivo fossero tutti titolari di 104/1992 è documentabile così come lo è l'assegnazione dei posti pubblicati disponibili a docenti con punteggio inferiore alla sottoscritta.
La decisione
Il Tribunale ordina all'amministrazione resistente di assegnare alla ricorrente l'incarico a tempo determinato su cattedra fino al termine delle attività didattiche di durata annuale, compresi gli spezzoni, in via prioritaria per ordine di preferenza espresso presso una qualsiasi istituzione scolastica ricompresa tra le sedi da lei indicate in domanda tra quelle disponibili per il secondo turno di nomina per l'a.s. 2024-2025 o in subordine per i turni successivi, con conseguente riconoscimeto del relativo intero punteggio. Il MIM è stato condannato al pagamento delle spese di lite.