La discrezionalità del dirigente scolastico nel conferimento dell'incarico di RSPP al dipendente interno
Premessa
Ci si chiede se possa ritenersi illegittimo il
rifiuto del dirigente scolastico di conferire l'incarico di RSPP ad un docente piuttosto che a un
altro. In un caso che ha interessato recentemente
la Cassazione, un docente interno ha avanzato
la pretesa ad essere destinatario dell'incarico, ritenendo di essere l'unico in possesso di idonea
formazione per ricoprire l'incarico. Dal canto
suo, il dirigente scolastico ha precisato che aveva preferito conferire l'incarico ad altro docente
- anche lui qualificato sulla materia - per scelta
discrezionale dopo aver valutato il comportamento complessivo in servizio del docente sotto
il profilo del rapporto fiduciario e del rapporto
relazionale non facile, tenendo altresì conto delle criticità manifestate nei suoi confronti durante l'anno scolastico da parte dei rappresentanti
di classe dei genitori. Nel caso prospettato la
domanda che ci poniamo è la seguente: Possono
le ragioni fiduciarie giustificare l'attribuzione di
incarico a un docente piuttosto che ad un altro?
Quanto deve ritenersi ampia la discrezionalità
del dirigente scolastico in questo ambito?