Con la sentenza n. 1098 pubblicata il 1° ottobre 2026, la Sezione Seconda del Tribunale amministrativo regionale per le Marche ha definito, in forma semplificata ai sensi dell’articolo 60 del codice del processo amministrativo, il ricorso proposto dai difensori di Legale Scuola, unitamente allo Studio Legale Gallenca, contro la non ammissione alla classe seconda di un’alunna di scuola secondaria di primo grado. La pronuncia dichiara il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, perché nelle more del giudizio il dirigente scolastico ha annullato in autotutela la deliberazione del consiglio di classe e ha disposto l’ammissione dell’alunna alla classe successiva.
Si tratta, sul piano formale, di una decisione di rito. Sul piano sostanziale, tuttavia, la vicenda è tra le più istruttive per le famiglie che si trovano a fronteggiare una bocciatura, perché mostra come un ricorso costruito sugli atti della stessa amministrazione possa ottenere il risultato utile per lo studente ancora prima della decisione del giudice, e perché consente di richiamare alcuni principi che la giurisprudenza amministrativa ha da tempo consolidato in materia di valutazione nel primo ciclo di istruzione.
La vicenda
Al termine dell’anno scolastico 2025/2026 il consiglio di classe di una prima classe a indirizzo musicale di un istituto comprensivo marchigiano aveva deliberato, in sede di scrutinio finale, la non ammissione dell’alunna alla classe seconda, attribuendole cinque insufficienze. La deliberazione si fondava sui criteri adottati dal collegio dei docenti, applicati nel senso di far discendere la non ammissione dal mero superamento di una soglia numerica di insufficienze, e su una motivazione che descriveva l’impegno e la partecipazione dell’alunna in termini negativi e negava qualsiasi evoluzione del suo percorso formativo.
Dopo l’accesso agli atti, il ricorso al TAR, notificato nel mese di agosto con istanza cautelare anche monocratica, ha censurato la deliberazione sotto nove distinti profili, tutti ricavati dai documenti formati dalla stessa amministrazione. Il Presidente della Sezione ha respinto l’istanza di misure monocratiche e fissato la camera di consiglio collegiale, poi differita al 24 settembre 2026. Prima di quella data, con decreto del 1° settembre 2026, il dirigente scolastico ha annullato in autotutela la non ammissione e ha disposto l’iscrizione dell’alunna alla classe seconda per l’anno scolastico 2026/2027, sì che la studentessa ha potuto iniziare regolarmente l’anno con il proprio gruppo classe.
Il Tribunale, preso atto del provvedimento depositato dall’Avvocatura dello Stato, ha dichiarato il ricorso improcedibile, compensando le spese «avuto riguardo alle peculiarità della vicenda» e disponendo, a tutela della minore, l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi ai sensi dell’articolo 52 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
Le questioni sollevate con il ricorso
Il perno del ricorso era l’articolo 6, comma 2, del D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 62, secondo cui nella scuola secondaria di primo grado, in caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva. La norma configura la non ammissione come ipotesi eccezionale, rimessa a una valutazione discrezionale e motivata dell’intero percorso dell’alunno, e non come effetto automatico del numero delle insufficienze. Ne discendevano due ordini di censure.
Il primo riguardava i criteri del collegio dei docenti. Una delibera che imponga la non ammissione al superamento di una soglia numerica di insufficienze, a prescindere da ogni considerazione del singolo caso, si traduce in un automatismo valutativo incompatibile con la legge; per questo il ricorso ne proponeva, in via principale, un’interpretazione conforme, quale mero parametro orientativo, e solo in subordine ne chiedeva l’annullamento.
Il secondo riguardava la motivazione e l’istruttoria. Il consiglio di classe aveva negato qualsiasi progresso, mentre i documenti della scuola attestavano la riduzione delle insufficienze da nove a cinque nel corso dell’anno, l’innalzamento della media e il raggiungimento della sufficienza in diverse discipline; aveva qualificato come inadeguato l’impegno di un’alunna alla quale pure attribuiva sette in comportamento e che aveva frequentato per intero il corso pomeridiano di recupero di matematica; aveva addebitato all’alunna la mancata frequenza del recupero di spagnolo, che risultava interamente sovrapposto, per attestazione dello stesso istituto, alle ore curricolari di musica d’insieme. Il verbale, inoltre, non dava conto di elementi che pure erano stati acquisiti al procedimento e che incidevano sulla lettura del comportamento dell’alunna, e non indicava in alcun modo le ragioni per cui le carenze residue non avrebbero potuto essere recuperate nella classe successiva, che è precisamente ciò che la giurisprudenza richiede alla motivazione di una non ammissione nel primo ciclo. Completavano il quadro le censure fondate sulla violazione dell’autovincolo che l’istituto si era dato con il proprio protocollo di valutazione, sia quanto agli indicatori utilizzati per alcuni voti, sia quanto al numero minimo di prove idonee a sostenere la valutazione di fine quadrimestre.
Nessuna di queste questioni è stata decisa dal Tribunale, perché l’annullamento in autotutela ha fatto venir meno l’oggetto del contendere. È però significativo che l’amministrazione, posta di fronte a un ricorso che le contestava contraddizioni ricavate dai suoi stessi atti, abbia scelto di rimuovere il provvedimento anziché difenderlo nel merito.
Che cosa insegna la vicenda
La prima indicazione riguarda i tempi. Nelle controversie sulla non ammissione il fattore decisivo è l’inizio del nuovo anno scolastico: una pronuncia favorevole che intervenga ad anno inoltrato rischia di essere priva di utilità pratica. Per questo è essenziale attivarsi subito dopo la pubblicazione degli esiti, presentare tempestivamente l’istanza di accesso agli atti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e proporre il ricorso con domanda cautelare in tempo utile. Nel caso in esame la misura cautelare non è stata concessa, ma la sola pendenza di un ricorso ben argomentato ha indotto la scuola a riesaminare la propria decisione prima dell’avvio delle lezioni.
La seconda indicazione riguarda il metodo. Le censure più efficaci sono quelle che non chiedono al giudice di sostituire la propria valutazione a quella dei docenti, ciò che la giurisprudenza esclude, ma che mettono in luce, documenti alla mano, le contraddizioni interne alla motivazione, gli elementi istruttori trascurati, la violazione dei criteri che la scuola stessa si è data e l’applicazione automatica di soglie numeriche. Lo studio del verbale, dei registri, delle comunicazioni scuola-famiglia e degli atti relativi agli interventi di recupero è perciò il presupposto di qualunque iniziativa.
La terza indicazione riguarda l’autotutela. L’articolo 21-nonies della legge n. 241 del 1990 consente all’amministrazione di annullare d’ufficio un proprio provvedimento illegittimo, e nulla impedisce che ciò avvenga nel corso del giudizio. Per la famiglia l’esito è pienamente satisfattivo, perché l’alunna ottiene il bene della vita cui aspirava, ossia la frequenza della classe successiva; il rovescio della medaglia è che il giudice non si pronuncia sulle questioni di diritto e che, come nel caso di specie, può compensare le spese, pur a fronte della richiesta di condanna dell’amministrazione che, ritirando l’atto, ha mostrato di non ritenere sostenibile il provvedimento impugnato. È un profilo di cui le famiglie devono essere consapevoli al momento della scelta di agire in giudizio.
Considerazioni conclusive
La sentenza del TAR Marche non enuncia principi di diritto, ma chiude una vicenda in cui il ricorso ha ottenuto, per via di autotutela, ciò che la famiglia chiedeva: la frequenza della classe successiva insieme ai propri compagni. Ne esce confermato che la non ammissione nella scuola secondaria di primo grado resta una scelta eccezionale, che richiede una motivazione puntuale sul percorso complessivo dell’alunno e sulle ragioni dell’irrecuperabilità delle carenze, e che non può risolversi nell’applicazione meccanica di una soglia di insufficienze. Ogni caso ha naturalmente la propria storia, e l’opportunità di un’iniziativa giudiziale va valutata sui documenti; ma quando gli atti della scuola presentano contraddizioni come quelle descritte, un intervento tempestivo può indurre l’amministrazione a riconsiderare la propria decisione in tempo utile per l’avvio del nuovo anno.