• Non ammissioni 2025/2026: gli ultimi decreti cautelari
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Il TAR Piemonte sospende la bocciatura e ordina al Consiglio di classe di rideterminarsi

Con decreto presidenziale pubblicato il 23 settembre 2026, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Sezione Seconda, ha accolto l’istanza cautelare monocratica proposta ai sensi dell’art. 56 c.p.a. dai genitori di una studentessa di un istituto di istruzione superiore della provincia di Torino assistita dagli Avv.ti Giuseppe Gallenca e Davide Gallenca del Foro di Torino e dallo scrivente dichiarata, dichiarata non ammessa alla classe quarta all’esito dell’integrazione dello scrutinio finale svoltasi alla fine di agosto, ha impugnato dinanzi al T.A.R. Emilia-Romagna. Il provvedimento sospende l’efficacia della deliberazione del Consiglio di classe e ordina all’Istituto di adottare una nuova deliberazione sulla posizione dell’alunna entro un termine di pochi giorni, rinviando la trattazione collegiale alla camera di consiglio del 22 ottobre 2026.

La vicenda è di quelle che, nei mesi di agosto e settembre, si ripetono con una certa frequenza. In sede di scrutinio di giugno il Consiglio di classe aveva sospeso il giudizio in due discipline, Economia aziendale ed Economia politica, assegnando per ciascuna un programma di recupero e la relativa modalità di verifica ai sensi dell’art. 4, comma 6, del d.P.R. n. 122/2009 e dell’O.M. n. 92/2007. La studentessa aveva superato la prova di Economia politica con la sufficienza, mentre in Economia aziendale aveva riportato un quattro, e su questa sola insufficienza il Consiglio aveva fondato la non ammissione, motivandola con il richiamo alle «gravi lacune dimostrate durante l’anno e reiterate nella prova scritta».

Il ricorso articolava diverse censure. In primo luogo si deduceva l’irregolare composizione del Consiglio di classe, che opera come collegio perfetto ai sensi dell’art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 297/1994: dal raffronto fra i registri delle lezioni e il verbale della seduta emergeva che i docenti titolari di alcune discipline valutate non figuravano tra i componenti dell’organo, mentre altri, pur componenti, risultavano assenti senza che il verbale desse conto di alcun provvedimento di sostituzione. Si contestava poi la violazione dei criteri di non ammissione fissati dal Piano Triennale dell’Offerta Formativa, il difetto di motivazione della deliberazione e, con il terzo motivo, il fatto che la prova di recupero avesse richiesto argomenti che l’Istituto stesso aveva espressamente escluso dal perimetro del programma comunicato alla famiglia.

È interessante osservare come il Presidente abbia operato una selezione tra le censure proposte. Quanto al PTOF, il decreto ha ritenuto che il documento dell’Istituto preveda la sospensione del giudizio in caso di insufficienza non grave e la non ammissione in presenza di due materie con valutazione quattro; poiché la studentessa aveva riportato quattro in entrambe le discipline già a giugno, la sospensione del giudizio e le successive prove di agosto non sono state considerate in contrasto con il Piano. Sotto questo profilo, dunque, la prospettazione di parte non ha trovato accoglimento, almeno in questa fase.

Sono invece risultati persuasivi, ai fini della tutela interinale, gli altri profili. Il decreto rileva anzitutto che non appare certa la corretta costituzione del Consiglio di classe, e il dato merita attenzione: la regolarità della composizione dell’organo che delibera sull’ammissione non è un aspetto meramente formale, poiché la valutazione finale è un giudizio collegiale che presuppone la partecipazione di chi ha effettivamente insegnato le singole discipline. Il Presidente ha poi ritenuto non esauriente la motivazione della delibera dello scrutinio differito nella parte riguardante la studentessa, confermando che la formula sintetica e di stile non soddisfa l’obbligo motivazionale di cui all’art. 3 della l. n. 241/1990, specie quando la non ammissione discende da una sola insufficienza e il Consiglio aveva, a giugno, ritenuto la carenza recuperabile. Infine, il decreto osserva che la documentazione prodotta dall’Istituto non chiarisce quanto dedotto nel terzo motivo, relativo all’eccedenza della prova rispetto al programma di recupero assegnato.

Quest’ultimo passaggio appare di particolare rilievo pratico. La verifica successiva alla sospensione del giudizio ha una funzione delimitata: accertare il superamento delle specifiche carenze individuate in sede di scrutinio e comunicate alla famiglia unitamente agli argomenti oggetto di recupero. Quando la scuola perimetra quel programma per moduli, lezioni e pagine del libro di testo, lo studente ha titolo a fare affidamento su quella delimitazione, e una prova che la ecceda rischia di non accertare ciò che era chiamata ad accertare. La possibilità di far valere un simile vizio dipende tuttavia, in larga misura, dalla puntuale ricostruzione documentale: nel caso in esame è stato decisivo il confronto fra la comunicazione degli argomenti di recupero, il testo della prova, il registro delle lezioni e le pagine del manuale in adozione, reso possibile da un accesso agli atti mirato.

Sul piano degli effetti, il decreto non si limita a sospendere la bocciatura ma ordina al Consiglio di classe di rideterminarsi, stabilendo che nelle more la studentessa continui a frequentare la classe terza. Si tratta di una tecnica cautelare di tipo propulsivo, frequente nel contenzioso scolastico, che restituisce all’amministrazione il potere di valutare nuovamente la posizione dell’alunna, questa volta con un organo correttamente costituito e con una motivazione che dia conto degli elementi emersi. L’esito della nuova deliberazione, così come la conferma o meno della misura in sede collegiale, restano naturalmente da verificare.

Il provvedimento conferma, ancora una volta, che la tempestività dell’accesso agli atti e l’esame analitico dei verbali, dei registri e degli elaborati costituiscono il presupposto di qualsiasi valutazione sulla praticabilità di un ricorso contro la non ammissione alla classe successiva. Le famiglie che si trovino in situazioni analoghe dovrebbero tenere presente che i termini per agire sono brevi e che l’esame della documentazione richiede tempo.