Non basta partecipare all’occupazione per rispondere automaticamente dei danni da oltre 100.000 euro
Cons. Stato, Sez. VII, ord. n. 1914 del 21 maggio 2026
Con l’ordinanza cautelare n. 1914 del 21 maggio 2026, la Settima Sezione del Consiglio di Stato è tornata su un tema di crescente rilevanza pratica per le istituzioni scolastiche: i confini della responsabilità individuale dello studente coinvolto in un’occupazione, con particolare riguardo alla richiesta di risarcimento dei danni materiali arrecati all’edificio. Il provvedimento, in parziale riforma dell’ordinanza del T.A.R. Lazio, Sez. III bis, n. 2421/2026, offre un’indicazione di metodo destinata a orientare l’agire amministrativo dei dirigenti scolastici e degli organi di disciplina.
Il caso
La vicenda trae origine da un provvedimento adottato dall’Istituto di Istruzione Superiore “G. Carducci” di Roma nei confronti di uno studente, ritenuto coinvolto in un episodio di occupazione dei locali scolastici. La determinazione disciplinare si articolava in due distinti versanti: da un lato, l’irrogazione della sanzione dell’allontanamento dalla comunità scolastica per venti giorni; dall’altro, la richiesta di pagamento della somma di euro 9.777,00 a titolo di risarcimento dei danni cagionati all’Istituto dall’occupazione, attribuita allo studente unitamente agli altri partecipanti.
Il T.A.R. Lazio, con l’ordinanza impugnata, aveva respinto integralmente l’istanza cautelare proposta dagli esercenti la responsabilità genitoriale. Avverso tale pronuncia è stato proposto appello cautelare, accolto soltanto in parte.
La distinzione operata dal Collegio
Il Consiglio di Stato sviluppa il proprio ragionamento su due binari paralleli, che corrispondono ai due profili del provvedimento impugnato.
Quanto alla sanzione disciplinare dell’allontanamento per venti giorni, il Collegio ritiene che l’appello non sia assistito dal prescritto fumus boni iuris, confermando in parte qua le valutazioni del giudice di prime cure. Significativo, tuttavia, il rilievo svolto sotto il profilo del periculum in mora: pur respingendo la domanda cautelare, il Consiglio di Stato afferma espressamente l’obbligo dell’Istituto scolastico di approntare le misure idonee a garantire la continuità dello studio autonomo da parte dell’alunno, in modo da non pregiudicare irreparabilmente il profitto di questo. Si tratta di un’indicazione che si inscrive nel solco del principio – ormai consolidato – per cui la sanzione disciplinare in ambito scolastico mantiene una funzione educativa e non può tradursi in un’interruzione del percorso formativo.
Quanto alla richiesta di risarcimento di euro 9.777,00, il Collegio individua invece il fumus a sostegno della domanda cautelare. Il vizio dirimente è puntualmente individuato: nel provvedimento impugnato manca l’indicazione del contributo causale apportato dallo studente all’effettivo verificarsi dei danni. In altri termini, l’Amministrazione ha imputato al singolo studente l’intera (o comunque indistinta) responsabilità per i danni materiali derivanti da un’occupazione condotta da una pluralità di soggetti, senza svolgere quella necessaria opera di individuazione del nesso eziologico tra la condotta del singolo e i danni concretamente verificatisi.
Il principio di diritto
L’ordinanza, pur nella sintesi propria della fase cautelare, enuncia un principio di rilievo sistematico: la responsabilità risarcitoria dello studente per i danni materiali conseguenti a un’occupazione non può essere fondata sulla mera partecipazione all’evento collettivo, ma richiede l’accertamento – e la motivata esplicitazione nel provvedimento – del contributo causale individuale. Si tratta dell’applicazione, in materia scolastica, dei principi generali in tema di responsabilità civile e di onere motivazionale dell’atto amministrativo a contenuto sanzionatorio-risarcitorio.
La distinzione assume rilievo operativo evidente: mentre la sanzione disciplinare può legittimamente fondarsi sulla partecipazione dello studente all’occupazione quale violazione del regolamento d’istituto, la pretesa risarcitoria esige un quid pluris in termini probatori e motivazionali.
Profili operativi per le istituzioni scolastiche
L’ordinanza suggerisce ai dirigenti scolastici alcune cautele nella gestione dei provvedimenti conseguenti a episodi di occupazione: tenere distinti, anche formalmente, il piano disciplinare e quello risarcitorio; quantificare il danno complessivo subito dall’Istituto con adeguata documentazione; individuare, per ciascuno studente cui si intenda imputare il risarcimento, lo specifico apporto causale; motivare puntualmente nel provvedimento il criterio di ripartizione adottato, evitando automatismi o suddivisioni meramente paritarie prive di base fattuale.
In assenza di tali elementi, il provvedimento risarcitorio resta esposto al rischio di annullamento, come l’ordinanza in commento dimostra con chiarezza.