Con decreto presidenziale n. 357/2026 del 23 luglio 2026 (R.G. n. 987/2026), il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Sezione Seconda, ha accolto, in via monocratica e con l’estrema gravità e urgenza previste dall’art. 56 c.p.a., l’istanza cautelare proposta nell’interesse di uno studente di un liceo scientifico torinese, assistito dagli Avvocati Giuseppe Gallenca, Davide Gallenca e Stefano Callà del Foro di Torino, disponendone l’ammissione con riserva alla sessione straordinaria dell’Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2025/2026.
Il Consiglio di Classe, con verbale del 5 giugno 2026, aveva disposto la non ammissione dello studente agli esami di Stato, provvedimento confermato dalla comunicazione del Dirigente Scolastico del 15 giugno 2026. Il ricorso introduttivo, notificato il 17 giugno 2026, aveva censurato l’inadeguatezza del Piano Didattico Personalizzato, la cui sezione dedicata alle misure compensative risultava priva di previsioni per Italiano e Latino, e l’erronea classificazione come “prova orale” di una verifica scritta di Latino sostenuta l’11 maggio 2026. Il Presidente del TAR aveva tuttavia respinto la prima istanza cautelare, fissando la camera di consiglio collegiale all’8 luglio 2026.
L’istruttoria disposta dal Tribunale con ordinanza n. 299/2026, a seguito dell’istanza di accesso agli atti del 20 giugno 2026, ha permesso alla difesa di acquisire l’intero materiale valutativo dell’anno scolastico: dal suo esame è emerso che, su un totale di diciassette prove scritte e orali di Italiano e Latino, nove elaborati — tre di Latino e sei di Italiano — risultavano registrati come “prove orali” pur avendo natura indiscutibilmente scritta, e che nessuna di tali prove era corredata da griglie di valutazione, a differenza dei temi in preparazione della prima prova scritta, sistematicamente accompagnati da griglie analitiche.
Il raffronto tra le copie delle verifiche acquisite in sede di accesso e le fotografie degli stessi elaborati scattate dallo studente al momento della restituzione ha inoltre rivelato, in tredici punti distinti, l’apposizione successiva di punteggi e annotazioni manoscritte assenti nella versione originaria, relative a quattro verifiche di Latino e Italiano sostenute tra novembre 2025 e maggio 2026.
Il Presidente del TAR Piemonte, ritenuto che dai motivi aggiunti «sembrano emergere possibili irregolarità nella conduzione e valutazione delle prove del ricorrente nel corso dell’anno scolastico», e considerata la tempistica ristretta prevista per lo svolgimento della sessione straordinaria dell’Esame di Stato, ha ravvisato la sussistenza dell’estrema gravità e urgenza richiesta dall’art. 56 c.p.a. e ha disposto l’ammissione dello studente alla sessione straordinaria, fissando la camera di consiglio per la trattazione collegiale al 9 settembre 2026.
Il decreto ha altresì disposto, ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. 196/2003 e degli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679, l’oscuramento delle generalità dello studente in sede di diffusione, a tutela dei suoi diritti e della sua dignità, misura pienamente coerente con la natura delicata dei profili sanitari e valutativi coinvolti nella vicenda.
Il decreto conferma, in sede di tutela cautelare d’urgenza, la rilevanza sostanziale dell’obbligo di corredare ogni prova di verifica di criteri di valutazione predeterminati e verificabili ab externo: la relativa carenza, quando sistematica e concentrata proprio sulle prove successive all’attivazione di un Piano Didattico Personalizzato, integra un difetto di istruttoria idoneo a incrinare l’affidabilità dell’intero giudizio di non ammissione. Il provvedimento valorizza inoltre il rilievo, ai fini del fumus boni iuris, della prova documentale sopravvenuta acquisita in sede di accesso agli atti, dimostrando come lo strumento istruttorio endoprocessuale possa risultare decisivo per la ricostruzione fedele dei fatti sottostanti alla valutazione scolastica.
La misura cautelare monocratica, concessa in una fase di residua ed estrema urgenza riafferma infine la funzione dell’art. 56 c.p.a. quale presidio effettivo del diritto allo studio, quando il decorso del tempo minacci di rendere irreversibile il pregiudizio subito dallo studente.