TAR Piemonte, Sez. II, sentenza 15 ottobre 2026, n. 1950
Con la sentenza n. 1950 pubblicata il 15 ottobre 2026, la Seconda Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte ha definito il giudizio promosso dalla famiglia di uno studente di un istituto di istruzione superiore torinese, non ammesso alla classe quarta all’esito della ripresa dello scrutinio finale per la sola insufficienza in Fisica. La pronuncia dichiara cessata la materia del contendere, essendo nel frattempo intervenuta l’ammissione dello studente, ma condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese di lite sulla base del principio della soccombenza virtuale, valorizzando in modo significativo il comportamento tenuto dall’Amministrazione nel corso del giudizio. Lo Studio ha assistito la famiglia unitamente ai colleghi dello Studio Legale Gallenca.
La vicenda
In sede di scrutinio finale di giugno il Consiglio di classe aveva sospeso il giudizio dello studente per l’insufficienza riportata in Fisica. All’esito delle prove di recupero di fine agosto, nella ripresa dello scrutinio, lo stesso Consiglio ne aveva deliberato la non ammissione alla classe successiva, pur a fronte di un quadro complessivo in cui l’unica disciplina insufficiente era appunto quella oggetto del debito formativo.
Il ricorso, notificato e depositato il 10 settembre 2026 con istanza cautelare monocratica ai sensi dell’art. 56 c.p.a., investiva l’intera sequenza procedimentale: il verbale di sospensione del giudizio, le prove di recupero con le relative griglie di valutazione e il verbale di non ammissione. Il Presidente della Sezione, con decreto n. 427/2026, accoglieva l’istanza nella forma del sollecito riesame della posizione dello studente, rilevando che la motivazione degli atti impugnati appariva lacunosa e non in linea con i voti riportati dall’alunno nel corso dell’anno scolastico.
Il riesame e la cessazione della materia del contendere
Il Consiglio di classe, riunitosi il 22 settembre 2026, pur confermando l’esito insufficiente in Fisica, ha rivalutato la posizione dell’allievo alla luce delle indicazioni del decreto presidenziale, annullando i precedenti scrutini e deliberandone l’ammissione alla classe quarta, senza riserva alcuna legata all’esito del giudizio. A tale determinazione l’istituto è pervenuto valorizzando plurimi presupposti di carattere educativo e, in particolare, il percorso complessivamente positivo dimostrato dallo studente nelle restanti discipline.
Preso atto della sopravvenienza, entrambe le parti hanno chiesto la definizione del giudizio: l’Avvocatura dello Stato domandando la compensazione delle spese, la difesa dei ricorrenti insistendo per la condanna dell’Amministrazione quale soccombente virtuale. Il Collegio, ritenuti gli atti impugnati integralmente e definitivamente superati e la pretesa dei ricorrenti pienamente soddisfatta, ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., con sentenza in forma semplificata ex art. 60 c.p.a.
La soccombenza virtuale e il «tenore confessorio» del riesame
Il profilo di maggiore interesse della pronuncia riguarda la regolazione delle spese. Il TAR ha attribuito alla nuova deliberazione del Consiglio di classe un «tenore confessorio», osservando che l’istituto ha considerato il percorso complessivo dello studente soltanto a seguito della sollecitazione contenuta nel decreto monocratico. Proprio questa circostanza, unitamente alla definizione del giudizio con declaratoria di cessazione della materia del contendere, ha indotto il Collegio a ritenere l’Amministrazione virtualmente soccombente e a condannare il Ministero alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 2.000 oltre accessori di legge.
La soluzione appare coerente con l’orientamento secondo cui la compensazione non può essere disposta in via automatica quando la soddisfazione della pretesa sopraggiunga in corso di causa per effetto di un riesame che, nella sostanza, riconosce la fondatezza delle censure proposte. In casi come questo, l’Amministrazione che si determini a rimuovere l’atto lesivo soltanto dopo l’intervento del giudice non può ragionevolmente attendersi che i costi del contenzioso restino a carico della famiglia che ha dovuto promuoverlo.
Qualche considerazione conclusiva
La vicenda conferma, anzitutto, che la non ammissione alla classe successiva in presenza di una sola insufficienza richiede una motivazione particolarmente attenta, capace di dar conto della valutazione complessiva dello studente e di raccordarsi con l’andamento dell’intero anno scolastico, e non può esaurirsi nella mera presa d’atto dell’esito della prova di recupero. In secondo luogo, essa mostra l’utilità della tutela cautelare monocratica nel contenzioso sugli scrutini, in cui i tempi del calendario scolastico rendono decisiva una risposta immediata: il riesame sollecitato dal giudice ha consentito allo studente di essere ammesso nelle prime settimane di lezione, ottenendo un risultato pieno senza attendere la fase di merito. Infine, la condanna alle spese segnala che il ricorso al riesame in corso di giudizio, quando l’Amministrazione recepisca nella sostanza i rilievi del ricorrente, non la mette di per sé al riparo dalle conseguenze economiche della lite.