STUDIO LEGALE IN DIRITTO SCOLASTICO 

RICORSI DOCENTI



CONTENZIOSO SCOLASTICO


ACCOLTO RICORSO CARTA DOCENTE
(TRIBUNALE DI VENEZIA)

Riconosciuti 1.000€ al Tribunale di Venezia per i docenti supplenti che hanno aderito al ricorso predisposto.

La ricorrente è docente precaria, attualmente titolare di supplenza dal 9.9.2024 al 30.6.2025, e ha prestato attività didattica in forza di contratti a termine nei seguenti termini: 

➢ dal 02/11/2020 e fino al 05/06/2021 per n. 4 ore settimanali su cattedra spezzone 

 ➢ dal 24/10/2023 e fino al 30/06/2024 per n. 16 ore settimanali di lezione 

Il Giudice, definitivamente pronunciando, ha dichiarato il diritto della ricorrente per gli aa.ss. 2020/2021 e 2023/2024 al beneficio di € 500 annui tramite "Carta elettronica", 

ACCOLTO RICORSO CARTA DOCENTE
(TRIBUNALE DI GORIZIA)

Riconosciuti 2.000€ al Tribunale di Gorizia per i docenti supplenti che hanno aderito al ricorso predisposto.

Accertato il diritto al beneficio di cui all'art. 1, c. 121, per gli anni scolastici di servizio svolto in virtù dei contratti a tempo determinato intercorsi tra le parti , il MIM va condannato all'adozione delle attività necessarie a consentire al ricorrente, attualmente in servizio, il pieno di godimento del beneficio medesimo.

Il Giudice, definitivamente pronunciando, dichiara il diritto di parte ricorrente al beneficio di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024; condanna il Ministero dell'istruzione e del merito all'adozione d'ogni atto necessario per consentirne il godimento.

ACCOLTO RICORSO CARTA DOCENTE
(TRIBUNALE DI AREZZO)

Riconosciuti 2.500€ al Tribunale di Arezzo e per i docenti supplenti che hanno aderito al ricorso predisposto.

L'intestato Tribunale, definitivamente decidendo in ordine alla controversia in epigrafe:

 1. ACCERTA e DICHIARA il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente; 

 2. CONDANNA il Ministero resistente al pagamento – in favore della ricorrente – dell'importo corrispondente alle annualità (indicate in ricorso) in cui è stata omessa nei suoi confronti la corresponsione del beneficio economico di cui al punto precedente, oltre interessi dal dovuto al saldo. 

ACCOLTO RICORSO CARTA DOCENTE
(TRIBUNALE DI BARI)

Riconosciuti 2.000€ al Tribunale di Bari per i docenti supplenti che hanno aderito al ricorso predisposto.

Accertato il diritto al beneficio di cui all'art. 1, c. 121, per gli anni scolastici di servizio svolto in virtù dei contratti a tempo determinato intercorsi tra le parti , il MIM va condannato all'adozione delle attività necessarie a consentire al ricorrente, attualmente in servizio, il pieno di godimento del beneficio medesimo.

Il Giudice, definitivamente pronunciando, dichiara il diritto di parte ricorrente al beneficio di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, e 2023/2024; condanna il Ministero dell'istruzione e del merito all'adozione d'ogni atto necessario per consentirne il godimento.


NON AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO
(SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO)

Il Tar piemontese accoglie per la quarta volta l'istanza di misure cautelari monocratiche, disponendo la ripetizione del giudizio di ammissione all'esame di Stato entro il termine perentorio di 10 giorni. Ricorso presentato dall' Avv. Stefano Callà congiuntamente allo Studio Legale Gallenca. 

Considerata l'irregolare composizione del Consiglio di Classe deliberante e per la contraddittorietà del giudizio espresso dal docente della materia per la quale l'alunna aveva ottenuto la votazione conclusiva più alta agli scrutini

NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA
(SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO)

Il Tar piemontese accoglie per la terza volta l'istanza di misure cautelari monocratiche in uno dei ricorsi su giudizio di non ammissione alla classe successiva per l'anno scolastico 2023/2024 proposto dall'Avv. Stefano Callà congiuntamente allo Studio Legale Gallenca. 

Il Tar ha ritenuto di dover disporre la sospensione degli effetti del verbale del consiglio di Classe impugnato con il quale veniva stabilita la non ammissione alla classe successiva e dunque la riconvocazione del Consiglio di Classe per un nuovo scrutinio.


NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA
(SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO)


Sospesa l'efficacia del verbale del Consiglio di Classe con il quale era stata determinata la mancata ammissione alla classe successiva e dunque il ricorrente viene ammesso agli esami di riparazione delle materie insufficienti

Ritenuti sussistenti i caratteri di gravità ed urgenza del pregiudizio arrecato, tale da non consentire neppure di attendere il tempo intercorrente tra il deposito del ricorso e la prima camera di consiglio utile, viene disposta la sospensione dei provvedimenti impugnati e l'ammissione del ricorrente alle prove di recupero in relazione alle materie nelle quali ha riportato l'insufficienza.


NON AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO
(SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO)

Disposta la ripetizione del giudizio di ammissione all'esame di Stato considerato che la composizione e la votazione del Consiglio di Classe non sembra corretta, alla luce della presenza di docenti estranei alle materie di insegnamento. 

Considerato, a un sommario esame, che la composizione e la votazione del Consiglio di Classe non sembrano corrette, alla luce della presenza di docenti estranei alle materie di insegnamento (in particolare, Spagnolo e Religione) è ritenuto sussistente il requisito dell'estrema gravità e urgenza atteso pertanto che il Consiglio di Classe dovrà ripronunciarsi sull'ammissione dell'interessata;

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