L’art. 14 dell’O.M. 112/2022 stabilisce le sanzioni per i candidati che rinuncino all’assegnazione delle supplenze o abbandonino il servizio, sia nominati in base alle GPS che alle graduatorie di istituto. Ad esempio, il docente che ha già assunto servizio, se abbandona le supplenze attribuite non può mantenere la seconda supplenza, né può ottenere altri incarichi per tutto il tempo di vigenza delle graduatorie, cioè fino la prossimo aggiornamento.
Il mancato completamento dell’orario di lavoro rappresenta una problematica rilevante per il personale scolastico, in particolare per i docenti e gli ATA con contratto a tempo determinato. Quando non viene garantito il completamento dell’orario previsto o spettante, possono derivare conseguenze economiche e professionali che compromettono la stabilità lavorativa e i diritti acquisiti. In alcuni casi, la mancata attribuzione delle ore può dipendere da errori amministrativi, da una gestione non trasparente delle disponibilità o dal mancato rispetto delle precedenze.
Offriamo assistenza legale per tutelare il personale scolastico nei casi di mancato completamento dell’orario di lavoro, verificando la corretta applicazione della normativa contrattuale e intervenendo, se necessario, con azioni legali mirate. Se ritieni che il tuo orario non sia stato completato in modo legittimo e desideri far valere i tuoi diritti, contattaci per una consulenza.
Destinatari
Personale docente o ATA assunto con contratto a tempo determinato e a orario parziale, che abbia richiesto senza successo il completamento dell’orario di lavoro fino al raggiungimento del tempo pieno, nei limiti consentiti dalla normativa.
Requisiti
Contratto part-time o con orario inferiore al massimo settimanale previsto per il profilo di appartenenza; domanda di completamento presentata nei tempi e con le modalità previste; disponibilità di ore residue compatibili per classe di concorso, profilo o ambito territoriale; eventuale atto di diniego o mancato riscontro da parte dell’Amministrazione.
Finalità
Tutelare il diritto al completamento dell’orario settimanale nei casi in cui vi siano disponibilità residue compatibili, al fine di garantire il principio di continuità didattica e il pieno utilizzo delle risorse umane già contrattualizzate.
Scrivici ed esponi il tuo caso, ti risponderemo in giornata.
La compilazione del form consente di individuare agilmente i punti fondamentali della questione e permette al nostro team di cominciare a stilare una pianificazione per la risoluzione concreta del caso.