Ricorso“Bonus Mamme” escluso: diritto anche per le docenti e ATA precarie
Con la legge di Bilancio 2024 (legge n. 213/2023), il beneficio noto come “Bonus Mamme” è stato previsto (art. 1, commi 180-182) a favore delle lavoratrici madri che possiedono determinati requisiti.
Tuttavia, nella prassi molte lavoratrici con contratti a termine (docenti e ATA) si sono viste negare l’accesso al bonus sulla base della tipologia contrattuale, nonostante la giurisprudenza più recente abbia affermato che tale esclusione configura una discriminazione e viola principi europei.
Il nostro studio legale si propone di assistere:
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docenti e ATA con contratto a termine, MAD, supplenze o incarichi fino al 30 giugno/31 agosto, che siano state madri con i requisiti indicati nella norma;
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le lavoratrici che abbiano visto negato il bonus o non ne abbiano ancora usufruito pur avendone diritto;
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tutte le fasi del ricorso: analisi documentale, redazione atto introduttivo, assistenza in udienza, fino all’esecuzione della sentenza e al recupero del credito.
In particolare, i Tribunali del Lavoro stanno ottenendo decisioni favorevoli nei confronti delle lavoratrici precarie, riconoscendo il diritto al rimborso delle trattenute e al beneficio contributivo anche per esse.
Destinatari
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Insegnanti (docenti) con contratto a termine o supplenza che alla data del riconoscimento del beneficio fossero madri di due o più figli e abbiano visto esclusa la misura.
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Personale ATA con contratto a termine/supplenza nelle medesime condizioni.
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Lavoratrici che hanno già ottenuto l’accesso al bonus ma che intendono verificare eventuali maggiori diritti pregressi.
Requisiti
Possono aderire docenti e personale ATA che si trovano nelle seguenti condizioni:
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Essere madre lavoratrice dipendente del comparto scuola (docente o ATA), anche con contratto a tempo determinato, supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche (30 giugno o 31 agosto).
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Avere almeno due figli (anche minorenni), di cui:
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per l’anno 2024, almeno due figli;
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per il triennio 2024-2026, almeno tre figli.
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Aver prestato servizio con versamento dei contributi INPS (in regime di Gestione Dipendenti Pubblici ex INPDAP).
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Non aver beneficiato dell’esonero contributivo “Bonus Mamme”, oppure aver ricevuto un diniego esplicito o implicito da parte del datore di lavoro (MEF/NoiPA).
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Essere in possesso della documentazione utile a comprovare la propria posizione, in particolare:
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contratto di lavoro o certificazione di servizio;
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codice fiscale e documenti d’identità;
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stato di famiglia o autocertificazione figli;
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eventuali buste paga e CU 2024;
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copia della comunicazione o evidenza della mancata applicazione del bonus.
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Non avere già in corso un altro giudizio identico o una conciliazione avente lo stesso oggetto.
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Aver aderito entro il termine indicato nello schema di adesione predisposto dallo studio legale.
Possono aderire anche:
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Le insegnanti con contratto part-time o con servizio misto (es. spezzoni orario su più scuole).
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Le madri lavoratrici in astensione obbligatoria o facoltativa durante il periodo di riferimento.
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Le docenti o ATA che nel 2024 abbiano avuto la maternità già in corso al momento dell’assunzione o del rinnovo del contratto.
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Le lavoratrici che abbiano concluso il contratto ma intendano far valere il diritto retroattivamente (entro i termini di prescrizione quinquennale).
Finalità
Il ricorso mira a riconoscere il diritto delle lavoratrici madri del comparto scuola con contratto a termine a beneficiare dell’esonero contributivo previsto dall’art. 1, commi 180-182, della Legge 213/2023 (Legge di Bilancio 2024), denominato comunemente “Bonus Mamme”.
Scrivici ed esponi il tuo caso, ti risponderemo in giornata.
La compilazione del form consente di individuare agilmente i punti fondamentali della questione e permette al nostro team di cominciare a stilare una pianificazione per la risoluzione concreta del caso.