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Personale scolastico

Ricorso“Bonus Mamme” escluso: diritto anche per le docenti e ATA precarie

Con la legge di Bilancio 2024 (legge n. 213/2023), il beneficio noto come “Bonus Mamme” è stato previsto (art. 1, commi 180-182) a favore delle lavoratrici madri che possiedono determinati requisiti.

Tuttavia, nella prassi molte lavoratrici con contratti a termine (docenti e ATA) si sono viste negare l’accesso al bonus sulla base della tipologia contrattuale, nonostante la giurisprudenza più recente abbia affermato che tale esclusione configura una discriminazione e viola principi europei.

Il nostro studio legale si propone di assistere:

  • docenti e ATA con contratto a termine, MAD, supplenze o incarichi fino al 30 giugno/31 agosto, che siano state madri con i requisiti indicati nella norma;

  • le lavoratrici che abbiano visto negato il bonus o non ne abbiano ancora usufruito pur avendone diritto;

  • tutte le fasi del ricorso: analisi documentale, redazione atto introduttivo, assistenza in udienza, fino all’esecuzione della sentenza e al recupero del credito.

In particolare, i Tribunali del Lavoro stanno ottenendo decisioni favorevoli nei confronti delle lavoratrici precarie, riconoscendo il diritto al rimborso delle trattenute e al beneficio contributivo anche per esse.

Destinatari

  • Insegnanti (docenti) con contratto a termine o supplenza che alla data del riconoscimento del beneficio fossero madri di due o più figli e abbiano visto esclusa la misura.

  • Personale ATA con contratto a termine/supplenza nelle medesime condizioni.

  • Lavoratrici che hanno già ottenuto l’accesso al bonus ma che intendono verificare eventuali maggiori diritti pregressi.

Requisiti

Possono aderire docenti e personale ATA che si trovano nelle seguenti condizioni:

  1. Essere madre lavoratrice dipendente del comparto scuola (docente o ATA), anche con contratto a tempo determinato, supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche (30 giugno o 31 agosto).

  2. Avere almeno due figli (anche minorenni), di cui:

    • per l’anno 2024, almeno due figli;

    • per il triennio 2024-2026, almeno tre figli.

  3. Aver prestato servizio con versamento dei contributi INPS (in regime di Gestione Dipendenti Pubblici ex INPDAP).

  4. Non aver beneficiato dell’esonero contributivo “Bonus Mamme”, oppure aver ricevuto un diniego esplicito o implicito da parte del datore di lavoro (MEF/NoiPA).

  5. Essere in possesso della documentazione utile a comprovare la propria posizione, in particolare:

    • contratto di lavoro o certificazione di servizio;

    • codice fiscale e documenti d’identità;

    • stato di famiglia o autocertificazione figli;

    • eventuali buste paga e CU 2024;

    • copia della comunicazione o evidenza della mancata applicazione del bonus.

  6. Non avere già in corso un altro giudizio identico o una conciliazione avente lo stesso oggetto.

  7. Aver aderito entro il termine indicato nello schema di adesione predisposto dallo studio legale.

Possono aderire anche:

  • Le insegnanti con contratto part-time o con servizio misto (es. spezzoni orario su più scuole).

  • Le madri lavoratrici in astensione obbligatoria o facoltativa durante il periodo di riferimento.

  • Le docenti o ATA che nel 2024 abbiano avuto la maternità già in corso al momento dell’assunzione o del rinnovo del contratto.

  • Le lavoratrici che abbiano concluso il contratto ma intendano far valere il diritto retroattivamente (entro i termini di prescrizione quinquennale).

Finalità

Il ricorso mira a riconoscere il diritto delle lavoratrici madri del comparto scuola con contratto a termine a beneficiare dell’esonero contributivo previsto dall’art. 1, commi 180-182, della Legge 213/2023 (Legge di Bilancio 2024), denominato comunemente “Bonus Mamme”.

Scrivici ed esponi il tuo caso, ti risponderemo in giornata.

La compilazione del form consente di individuare agilmente i punti fondamentali della questione e permette al nostro team di cominciare a stilare una pianificazione per la risoluzione concreta del caso.

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