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Occupazioni scolastiche e responsabilità patrimoniale: il Consiglio di Stato argina l’imputazione “oggettiva” dei danni a carico degli studenti

I giudici di Palazzo Spada, in sede cautelare, accolgono parzialmente l’appello promosso dalla famiglia di un liceale romano: sospesa la pretesa risarcitoria di quasi diecimila euro per assoluto difetto di prova sul nesso eziologico. Pur respingendo la richiesta di sospensione dell’allontanamento disciplinare, il Collegio impone all’istituto una misura cautelare conformativa a tutela del diritto allo studio.

ROMA – L’esercizio del potere sanzionatorio all’interno delle istituzioni scolastiche, per quanto legittimamente orientato alla doverosa tutela del patrimonio pubblico e al ripristino dell’ordinato svolgimento della didattica, non può in alcun caso spingersi fino a derogare ai principi cardine dello Stato di diritto. Tra questi, emerge con ineludibile forza l’inammissibilità di qualsivoglia forma di responsabilità oggettiva: la mera partecipazione di uno studente a un’occupazione non costituisce un presupposto giuridico sufficiente per addebitare al singolo l’intero onere economico dei danni strutturali subiti dall’edificio, in assenza di una prova rigorosa del suo diretto contributo materiale alla verificazione dell’evento lesivo.
È una pronuncia di profondo respiro sistematico, destinata a tracciare un perimetro netto all’azione disciplinare degli istituti, quella siglata dalla Settima Sezione del Consiglio di Stato (ordinanza n. 3701/2026, pubblicata il 21 maggio). L’intervento dei magistrati amministrativi ha definito un complesso contenzioso che ha visto contrapposti l’Istituto di Istruzione Superiore “Giosuè Carducci” di Roma e la famiglia di un liceale minorenne.


La genesi del contenzioso e l’impianto sanzionatorio
La vertenza affonda le proprie radici nell’autunno del 2025, periodo in cui il plesso scolastico capitolino fu teatro di un’agitazione studentesca sfociata nell’occupazione dell’edificio nelle giornate del 17 e 18 novembre. Al ripristino delle ordinarie attività, a fronte dell’inagibilità di alcuni locali e della constatazione di ingenti danni patrimoniali, la dirigenza ha avviato un severo iter istruttorio. L’attenzione si è concentrata in modo particolare su un alunno del secondo anno, la cui identificazione è scaturita non già dalla flagranza in atti di vandalismo, bensì dal ruolo assunto nella contingenza: il giovane aveva infatti materialmente consegnato il documento politico della protesta al corpo docente, ribadendo successivamente, in sede di Consiglio di classe, la propria condivisione delle motivazioni poste a fondamento della mobilitazione.
Assumendo tale condotta quale prova di un ruolo “promotore”, e risultando di fatto l’unico partecipante compiutamente identificato, a fine gennaio il Consiglio d’Istituto ha deliberato nei suoi confronti un provvedimento di eccezionale gravità. L’atto sanzionatorio si strutturava su molteplici livelli afflittivi: l’esclusione dai viaggi d’istruzione, un allontanamento dalla comunità scolastica di venti giorni (calendarizzato in una fase nevralgica dell’anno, tra il 7 maggio e il 5 giugno, a ridosso degli scrutini finali) e, soprattutto, l’obbligo di rifondere integralmente le spese di ripristino dell’edificio, per un ammontare quantificato in 9.777 euro.


L’architettura difensiva e i vizi di legittimità dell’atto
Ravvisando nel provvedimento un palese vulnus alle garanzie partecipative e al principio di personalità dell’illecito, la famiglia del giovane ha scelto la via giurisdizionale. La complessa architettura difensiva è stata affidata a un qualificato collegio di professionisti, composto dagli avvocati Stefano Callà, Giuseppe Gallenca, Davide Gallenca, Sergio Spatola e Guido Befani.
Tra i profili di illegittimità sollevati, i difensori hanno denunciato in primo luogo la palese violazione del principio tempus regit actum: il severo regolamento disciplinare applicato dalla scuola risultava infatti approvato il 17 dicembre 2025, in epoca successiva ai fatti contestati. Il nucleo centrale dell’impugnazione ha tuttavia investito il fondamento stesso della pretesa patrimoniale dell’istituto. Secondo la difesa, l’amministrazione scolastica aveva operato un’indebita traslazione dell’onere probatorio, trasformando l’unica identificazione certa in un mero criterio di imputazione integrale del danno. In termini di stretto diritto, la scuola aveva presunto una responsabilità risarcitoria senza introdurre alcun elemento istruttorio idoneo a dimostrare quali specifiche condotte materiali fossero ascrivibili al giovane. Risultava dunque del tutto indimostrato il necessario “nesso eziologico” — il rapporto di causa ed effetto — tra il comportamento individuale dello studente e la devastazione dei locali.


La statuizione di Palazzo Spada: accoglimento parziale e misura conformativa
Dopo un iniziale rigetto dell’istanza cautelare da parte del T.A.R. del Lazio (con ordinanza emessa il 22 aprile e pubblicata il 23 aprile), il Consiglio di Stato ha parzialmente accolto l’appello nei suoi snodi giurisprudenziali più critici.

I giudici di Palazzo Spada hanno tracciato una netta linea di demarcazione tra la sfera disciplinare e quella patrimoniale. Limitando la propria pronuncia alla sanzione pecuniaria di quasi diecimila euro, il Collegio ha rilevato la piena sussistenza del fumus boni iuris (la verosimile fondatezza della pretesa azionata), disponendo l’immediata sospensione dell’obbligo di pagamento. L’ordinanza censura il palese difetto di istruttoria e di motivazione dell’atto impugnato, rilevando come in esso manchi del tutto “l’indicazione del contributo causale apportato dallo studente all’effettivo verificarsi dei danni”. La pronuncia sancisce che l’impossibilità dell’amministrazione di individuare i reali autori dei vandalismi non può in alcun modo legittimare la concentrazione dell’onere economico sull’unico studente di cui sia nota l’identità, pratica che configurerebbe un’inammissibile responsabilità “per posizione” o responsabilità oggettiva, contraria ai principi cardine del nostro ordinamento.


Altrettanto calibrata è la statuizione relativa al versante prettamente disciplinare. Il Consiglio di Stato, pur respingendo la richiesta di sospensione dei venti giorni di allontanamento — valutati cautelarmente congrui in relazione all’oggettiva interruzione del pubblico servizio —, ha tuttavia adottato una fondamentale misura cautelare conformativa ai sensi dell’art. 55 del codice del processo amministrativo. La suprema magistratura ha infatti imposto all’istituto un preciso obbligo di facere: la dirigenza dovrà “approntare le misure idonee a garantire la continuità dello studio autonomo da parte dell’alunno”, affinché l’assenza forzata non si traduca in un pregiudizio irreversibile in sede di scrutinio finale.


In attesa che il Tribunale Amministrativo Regionale si pronunci sul merito della controversia, l’ordinanza cautelare fissa un monito di grande civiltà giuridica: la doverosa fermezza delle istituzioni scolastiche dinanzi agli episodi di occupazione non può mai degenerare in imputazioni sommarie. Il diritto esige la prova, impone la proporzionalità dell’azione amministrativa e vieta che le garanzie individuali vengano sacrificate sull’altare dell’esemplarità della sanzione.